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Tribunale per i Minorenni di Torino - Ministero della Giustizia

Tribunale per i Minorenni di Torino

Adozioni nazionali e internazionali

ADOZIONE INTERNAZIONALE

Gazzetta ufficiale Art. 29 e ss. L.184/83 ADOZIONE NAZIONALE
Gazzetta ufficiale L.184/83

 

ITER

 

L’iter per l’adozione internazionale è il seguente:

  1. Iscriversi al corso ABC per l'Adozione (corsi tenuti dalla Regione Piemonte e/o Valle d'Aosta). Al termine verrà rilasciata un’attestazione che verrà depositata, in Tribunale, con la domanda ed i documenti. Se l'istante non partecipa al corso non può presentare domanda di adozione.

Al termine verrà rilasciata un’attestazione che verrà depositata, in Tribunale, con la domanda ed i documenti. Se la coppia non partecipa al corso non può presentare domanda di adozione.

Predisporre la domanda di adozione o ritirarla presso il Tribunale per i Minorenni del distretto di RESIDENZA; allegare i documenti (v.istruzioni), CHE ANDRANNO REDATTI TUTTI IN CARTA SEMPLICE. Qualora la coppia sia residente all’estero è competente il Tribunale per i Minorenni del distretto della loro ultima residenza AIRE, in mancanza è competente il Tribunale per i Minorenni di Roma;

         2.Depositare ONLINE per PEC o PEO presso la cancelleria del Tribunale per i Minorenni del distretto di RESIDENZA la dichiarazione di disponibilità all’adozione (da sottoscrivere, da entrambi i coniugi) con allegati i documenti. Contestualmente verrà fissata la data di convocazione per sostenere un colloquio con un giudice onorario del Tribunale.

La Cancelleria del Tribunale per i Minorenni trasmetterà copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi socio – assistenziali degli enti locali;

I servizi ricevuta tale richiesta, prenderanno contatto con la coppia
• allo scopo di informarli:
a) sull’adozione internazionale;
b) sulle procedure;
c) sugli enti autorizzati;
d) sulla preparazione psicologica all’adozione;
• per acquisire informazioni:
- sulla loro situazione personale, familiare, sanitaria, sociale;
- sulle loro motivazioni;
- sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori;
• ma soprattutto valutare la loro capacità genitoriale;

Entro QUATTRO mesi (salvo richiesta di proroga) dalla ricezione della richiesta, i servizi di territorio trasmettono al Tribunale per i Minorenni dettagliata relazione sul conto degli aspiranti;

3. I coniugi sostengono il colloquio col giudice onorario del Tribunale fissato al momento della presentazione della domanda; 

4.Il Tribunale emetterà il decreto di idoneità motivato ad adottare, o decreto di inidoneità motivato (spedito con RAR). 

Il decreto di inidoneità è reclamabile avanti alla Corte d’Appello di Torino – entro DIECI GIORNI DALLA NOTIFICA con l’assistenza di un difensore.

Depositato il decreto idoneità, a cura della Cancelleria, viene comunicato ai coniugi. La stessa Cancelleria provvede ad inviare alla Commissione Internazionale per le Adozioni copia del decreto, della relazione dei servizi sociali e della documentazione;

Entro un ANNO dalla comunicazione del Decreto, occorre conferire incarico ad uno degli Enti Autorizzati perché curi tutta la procedura relativa all’adozione del minore straniero.

IN MANCANZA DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO IL DECRETO PERDE VALIDITA’ ed occorre ripresentare nuovamente tutta la documentazione;

L’Ente autorizzato, che ha accettato l’incarico, ha l’obbligo di porre in essere tutta l’attività necessaria al fine di assistere e sostenere i coniugi prima, durante e dopo l’adozione del minore straniero ( Il provvedimento di adozione o di affidamento emesso dall’autorità straniera, è comunicato dall’Ente alla Commissione per le Adozioni Internazionali, la quale autorizza l’ingresso e la residenza permanente del minore straniero in Italia). La Commissione, a sua volta trasmette detta autorizzazione all’ autorità consolare italiana, che rilascia il visto di ingresso al minore per motivi d’adozione. All’esito della procedura, l’Ente autorizzato dovrà rilasciare certificazione sull’ammontare delle spese sostenute dai coniugi, essendo detraibili al 50%;

Al momento dell’ingresso in Italia del minore straniero viene data a comunicazione, da parte degli uffici di frontiera, alla Commissione e al Tribunale per i minorenni competente;

Occorre, altresì, recarsi presso il competente Tribunale per i Minorenni per il deposito di tutta la documentazione, in originale e in copia, rilasciata dallo Stato estero;

Richiedere al Tribunale la dichiarazione di efficacia e/o la trascrizione del provvedimento straniero;

A seguito di tale richiesta il Tribunale dichiara l’efficacia e/o ordina la trascrizione del provvedimento straniero che viene notificata ai coniugi e trasmessa all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza, dei coniugi, per le annotazioni di legge.

ITER

La dichiarazione di disponibilità all’adozione di minori italiani può essere presentata, oltre al Tribunale per i Minorenni di residenza, presso qualsiasi altro Tribunale (dandone, in ogni caso, comunicazione a tutti i Tribunali ai quali precedentemente sia stata proposta altra domanda). Alla dichiarazione di disponibilità all’adozione va comunque allegata tutta la documentazione, in mancanza, non verrà presa in alcuna considerazione.


L’iter per l’Adozione nazionale è il seguente:

  1. Iscriversi al corso ABC per l'Adozione (corsi tenuti dalla Regione Piemonte e/o Valle d'Aosta). Al termine verrà rilasciata un’attestazione che verrà depositata, in Tribunale, con la domanda ed i documenti. Se l'istante non partecipa al corso non può presentare domanda di adozione.
    Al termine verrà rilasciata un’attestazione che verrà depositata, in Tribunale, con la domanda ed i documenti. Se la coppia non partecipa al corso non può presentare domanda di adozione.
  2. Predisporre la domanda di adozione o ritirarla presso il Tribunale per i Minorenni del distretto di RESIDENZA; allegare i documenti (v. istruzioni) per adozioni, CHE ANDRANNO REDATTI TUTTI IN CARTA SEMPLICE. Se la coppia è residente all’estero è competente il Tribunale per i Minorenni del distretto della loro ultima residenza, in mancanza è competente il Tribunale per i Minorenni di Roma;
  3. Depositare online tramite PEC o PEO presso la cancelleria del Tribunale per i Minorenni del distretto di RESIDENZA, la Dichiarazione di Disponibilità all’Adozione (da sottoscrivere, da entrambi i coniugi) con allegati i documenti. Contestualmente verrà fissata la data di convocazione per sostenere un colloquio con un giudice onorario del Tribunale.

La Cancelleria del Tribunale per i Minorenni trasmetterà copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi socio – assistenziali degli enti locali;

I servizi ricevuta tale richiesta, prenderanno contatto con la coppia
• allo scopo di informarli:
a) sull’adozione;
b) sulle procedure;
c) sulla preparazione psicologica all’adozione;
• per acquisire informazioni:
- sulla loro situazione personale, familiare, sanitaria, sociale;
- sulle loro motivazioni;
- sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori;
• ma soprattutto valutare la loro capacità genitoriale;

Entro QUATTRO mesi (prorogabili di altri quattro) dalla ricezione della richiesta, i servizi di territorio trasmettono al Tribunale per i Minorenni dettagliata relazione sul conto degli aspiranti;

il fascicolo della coppia è messo a disposizione dei magistrati per un eventuale abbinamento con un minore adottabile.

La dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale ha validità di ANNI TRE, decorso tale termine occorrerà presentare nuova domanda. Verrete eventualmente ricontattati dai nostri Assistenti Sociali per un eventuale abbinamento con un minore.

Effettuato l’abbinamento con la coppia ritenuta maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore, il Tribunale, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se ritiene anche il minore di età inferiore, dispone l’affidamento preadottivo.

L’affidamento può essere revocato d’ufficio, a richiesta del pubblico ministero, del tutore o di chi esercita la vigilanza, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni. Il Pubblico Ministero e il tutore possono impugnare il decreto del Tribunale per i Minorenni relativo all’affidamento preadottivo o alla sua revoca entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della Corte di Appello. Decorso un anno dall’affidamento (termine prorogabile di un altro anno nell’interesse del minore), il Tribunale per i Minorenni, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni quattordici, che deve dare espresso consenso, il minore con età superiore ai dodici anni e - nel caso - anche inferiore, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza, decide con sentenza in camera di consiglio di far luogo o di non far luogo all’adozione.

Decorso un mese dalla notifica della sentenza del Tribunale, la stessa divenuta esecutiva viene trasmessa all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza per le annotazioni di legge.

REQUISITI
  1. Essere coniugati;
    il matrimonio deve essere stato celebrato da almeno TRE ANNI (o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale stabile e continuativa; la convivenza può essere anche non anagrafica e la prova può essere data anche con atto notorio o dichiarazione sostitutiva da testimoni (no amici e parenti) [RESA IN PRESENZA IN TRIBUNALE DAI TESTIMONI] - è preferibile allegare il certificato storico di residenza);
  2. di non aver in corso alcuna separazione né legale né di fatto;
  3. essere idonei e capaci di educare, istruire e mantenere il minore;
  4. avere una differenza di età minima di 18 e massima di 45 con l’età dell’adottando

- limite superabile:
• qualora dalla mancata adozione possa derivare un danno grave al minore;
• qualora l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già adottato;
• la differenza massima sopra indicata è superata da uno solo dei coniugi in misura non eccedente i 10 anni;
• quando si tratti di genitori di figli naturali o adottivi di cui almeno uno sia ancora minore.

REQUISITI
  1. Essere coniugati;
    il matrimonio deve essere stato celebrato da almeno TRE ANNI (o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale stabile e continuativa; la convivenza può essere anche non anagrafica e la prova può essere data anche con atto notorio o dichiarazione sostitutiva da testimoni (no amici e parenti)  [RESA IN PRESENZA IN TRIBUNALE DAI TESTIMONI] - è preferibile allegare il certificato storico di residenza);
  2. di non aver in corso alcuna separazione né legale né di fatto;
  3. essere idonei e capaci di educare, istruire e mantenere il minore;
  4. avere una differenza di età minima di 18 e massima di 45 con l’età dell’adottando

- limite superabile:
• qualora dalla mancata adozione possa derivare un danno grave al minore;
• qualora l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già adottato;
• la differenza massima sopra indicata è superata da uno solo dei coniugi in misura non eccedente i 10 anni;
• quando si tratti di genitori di figli naturali o adottivi di cui almeno uno sia ancora minore.

 

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