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Adozioni per Persone di Stato Libero

Adozioni Internazionali per Persone di Stato Libero

ADOZIONE INTERNAZIONALE per Persone di Stato Libero Con la sentenza n°33/2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 29bis, comma 1 della l. 184/1983 nella parte in cui non riconosce alle persone singole la possibilità di adottare un minore straniero residente all’estero.
ITER

L’iter per l’adozione internazionale è il seguente:

  1. Iscriversi al corso ABC per l'Adozione (corsi tenuti dalla Regione Piemonte e/o Valle d'Aosta). Al termine verrà rilasciata un’attestazione che verrà depositata, in Tribunale, con la domanda ed i documenti. Se l'istante non partecipa al corso non può presentare domanda di adozione.
  2. Presentare l'istanza al Tribunale dei minorenni competente per la propria residenza, utilizzando gli appositi moduli nella sezione modulistica di ogni tribunale. Depositare ONLINE per PEC o PEO presso la cancelleria del Tribunale per i Minorenni del distretto di RESIDENZA la dichiarazione di disponibilità all’adozione con allegati i documenti richiesti. Contestualmente verrà fissata la data di convocazione per sostenere un colloquio con un giudice onorario del Tribunale.
  3. La Cancelleria del Tribunale per i Minorenni trasmetterà copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi socio – assistenziali degli enti locali, alla neuropsichiatria infantile e alla medicina legale;

I servizi ricevuta tale richiesta, prenderà contatto con l'istante

• allo scopo di informarla:
a) sull’adozione internazionale;
b) sulle procedure;
c) sugli enti autorizzati;
d) sulla preparazione psicologica all’adozione;
• per acquisire informazioni:
- sulla situazione personale, familiare, sanitaria, sociale;
- sulle motivazioni;
- sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori;
• ma soprattutto valutare la loro capacità genitoriale;
Entro QUATTRO mesi (salvo richiesta di proroga) dalla ricezione della richiesta, i servizi di territorio trasmettono al Tribunale per i Minorenni dettagliata relazione sul conto degli aspiranti;

         4.L'istante sostiene il colloquio col giudice onorario del Tribunale fissato al momento della presentazione della domanda; 

         5.Il Tribunale emetterà il decreto di idoneità motivato ad adottare, o decreto di inidoneità motivato. 

Il decreto di inidoneità è reclamabile avanti alla Corte d’Appello di Torino – entro DIECI GIORNI DALLA NOTIFICA con l’assistenza di un difensore.

         6.Depositato il decreto, a cura della Cancelleria, viene comunicato all'istante. La stessa Cancelleria provvede ad inviare alla Commissione Internazionale per le Adozioni copia del decreto, della relazione dei servizi sociali e della documentazione;

         7.Entro un ANNO dalla comunicazione del Decreto, occorre conferire incarico ad uno degli Enti Autorizzati perché curi tutta la procedura relativa all’adozione del minore straniero,
IN MANCANZA DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO entro il termine stabilito IL DECRETO PERDE VALIDITA’ ed occorre ripresentare nuovamente tutta la documentazione;

L’Ente autorizzato, che ha accettato l’incarico, ha l’obbligo di porre in essere tutta l’attività necessaria al fine di assistere e sostenere l'istante prima, durante e dopo l’adozione del minore straniero ( Il provvedimento di adozione o di affidamento emesso dall’autorità straniera, è comunicato dall’Ente alla Commissione per le Adozioni Internazionali, la quale autorizza l’ingresso e la residenza permanente del minore straniero in Italia). La Commissione, a sua volta trasmette detta autorizzazione all’ autorità consolare italiana, che rilascia il visto di ingresso al minore per motivi d’adozione. All’esito della procedura, l’Ente autorizzato dovrà rilasciare certificazione sull’ammontare delle spese sostenute all'istante, essendo detraibili al 50%;

Al momento dell’ingresso in Italia del minore straniero viene data a comunicazione, da parte degli uffici di frontiera, alla Commissione e al Tribunale per i minorenni competente;

Occorre, altresì, recarsi presso il competente Tribunale per i Minorenni per il deposito di tutta la documentazione, in originale e in copia, rilasciata dallo Stato estero;

Richiedere al Tribunale la dichiarazione di efficacia e/o la trascrizione del provvedimento straniero;

A seguito di tale richiesta il Tribunale dichiara l’efficacia e/o ordina la trascrizione del provvedimento straniero che viene notificata all'istante e trasmessa all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza, dell'istante, per le annotazioni di legge.

REQUISITI
  1. Essere Persone di Stato Libero;
    E’ obbligatorio comunicare tempestivamente al Tribunale, in forma scritta via mail PEO/PEC [domandeadozione.tribmin.torino@giustizia.it o adozioni.tribmin.torino@giustiziacert.it], ogni cambiamento della propria situazione familiare (a mero titolo esemplificativo cambiamento dello stato civile – per il caso di matrimonio o di unione civile – costituzione di una convivenza di fatto senza dichiarazione all’ufficio di stato civile, nascita di un figlio, morte, malattie sopravvenute, adozione, minori in affido, mutamento delle condizioni lavorative…etc).
  2. di non aver in corso alcuna separazione né legale né di fatto;
  3. essere idoneo e capace di educare, istruire e mantenere il minore;
  4. avere una differenza di età minima di 18 e massima di 45 con l’età dell’adottando

- limite superabile:
• qualora dalla mancata adozione possa derivare un danno grave al minore;
• qualora l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già adottato;
• la differenza massima sopra indicata è superata da uno solo dei coniugi in misura non eccedente i 10 anni;
• quando si tratti di genitori di figli naturali o adottivi di cui almeno uno sia ancora minore.

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