Adozioni Internazionali per Persone di Stato Libero
| ADOZIONE INTERNAZIONALE per Persone di Stato Libero | Con la sentenza n°33/2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 29bis, comma 1 della l. 184/1983 nella parte in cui non riconosce alle persone singole la possibilità di adottare un minore straniero residente all’estero. |
| ITER |
L’iter per l’adozione internazionale è il seguente:
I servizi ricevuta tale richiesta, prenderà contatto con l'istante • allo scopo di informarla: 4.L'istante sostiene il colloquio col giudice onorario del Tribunale fissato al momento della presentazione della domanda; 5.Il Tribunale emetterà il decreto di idoneità motivato ad adottare, o decreto di inidoneità motivato. 6.Depositato il decreto, a cura della Cancelleria, viene comunicato all'istante. La stessa Cancelleria provvede ad inviare alla Commissione Internazionale per le Adozioni copia del decreto, della relazione dei servizi sociali e della documentazione; 7.Entro un ANNO dalla comunicazione del Decreto, occorre conferire incarico ad uno degli Enti Autorizzati perché curi tutta la procedura relativa all’adozione del minore straniero, L’Ente autorizzato, che ha accettato l’incarico, ha l’obbligo di porre in essere tutta l’attività necessaria al fine di assistere e sostenere l'istante prima, durante e dopo l’adozione del minore straniero ( Il provvedimento di adozione o di affidamento emesso dall’autorità straniera, è comunicato dall’Ente alla Commissione per le Adozioni Internazionali, la quale autorizza l’ingresso e la residenza permanente del minore straniero in Italia). La Commissione, a sua volta trasmette detta autorizzazione all’ autorità consolare italiana, che rilascia il visto di ingresso al minore per motivi d’adozione. All’esito della procedura, l’Ente autorizzato dovrà rilasciare certificazione sull’ammontare delle spese sostenute all'istante, essendo detraibili al 50%; Al momento dell’ingresso in Italia del minore straniero viene data a comunicazione, da parte degli uffici di frontiera, alla Commissione e al Tribunale per i minorenni competente; Occorre, altresì, recarsi presso il competente Tribunale per i Minorenni per il deposito di tutta la documentazione, in originale e in copia, rilasciata dallo Stato estero; A seguito di tale richiesta il Tribunale dichiara l’efficacia e/o ordina la trascrizione del provvedimento straniero che viene notificata all'istante e trasmessa all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza, dell'istante, per le annotazioni di legge. |
| REQUISITI |
- limite superabile: |