Estensione Disponibilità all'Adozione Nazionale
| Dove | L’istanza di Estensione di Disponibilità all'Adozione Nazionale viene depositata da parte dei coniugi residenti fuori le regioni Piemonte e Valle d'Aosta. |
| Documenti | Consultare la Sezione Modulistica e scaricare --> MOD.1 - 3 - 5 |
| Costi | La procedura è esente da spese per bolli e diritti. NON E’ NECESSARIA L’ASSISTENZA DI UN LEGALE IN NESSUNA FASE DELLA PROCEDURA. |
| Cos'é | E’ una procedura che interessa le coppie che hanno già concluso l'iter di disponibilità all'adozione nel proprio tribunale dei minorenni, competente per residenza. |
| Riferimenti Normativi | Legge n° 184/1983 (Ministero della Giustizia Adozioni Nazionali) |
| Come | L’istanza di Estensione di Disponibilità all'Adozione Nazionale viene depositata da parte dei coniugi residenti fuori le regioni Piemonte e Valle d'Aoista al Tribunale per i Minorenni esclusivamente tramite RACCOMANDATA e/o LETTERA da inviare a:
UFFICIO ADOZIONI c/o Tribunale per i Minorenni di Torino – Corso Unione Sovietica 325 - 10135, Torino (TO) |
| Chi | I coniugi residenti fuori dalle regioni Piemonte e Valle d'Aosta che hanno concluso l'iter di disponibilità presso il proprio tribunale per i minorenni di competente per residenza. |
| Condizioni | L'art.6 della Legge n. 184/83 stabilisce che l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal Tribunale per i minorenni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni. |
| Iter |
La dichiarazione di disponibilità all’adozione di minori italiani può essere presentata, oltre al Tribunale per i Minorenni di residenza, presso qualsiasi altro Tribunale (dandone, in ogni caso, comunicazione a tutti i Tribunali ai quali precedentemente sia stata proposta altra domanda). Alla dichiarazione di disponibilità all’adozione va comunque allegata tutta la documentazione, in mancanza, non verrà presa in alcuna considerazione.
Al termine verrà rilasciata un’attestazione che verrà depositata, in Tribunale, con la domanda ed i documenti. Se la coppia non partecipa al corso non può presentare domanda di adozione.
La Cancelleria del Tribunale per i Minorenni trasmetterà copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi socio – assistenziali degli enti locali; I servizi ricevuta tale richiesta, prenderanno contatto con la coppia Entro QUATTRO mesi (prorogabili di altri quattro) dalla ricezione della richiesta, i servizi di territorio trasmettono al Tribunale per i Minorenni dettagliata relazione sul conto degli aspiranti; il fascicolo della coppia è messo a disposizione dei magistrati per un eventuale abbinamento con un minore adottabile. La dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale ha validità di ANNI TRE, decorso tale termine occorrerà presentare nuova domanda. Verrete eventualmente ricontattati dai nostri Assistenti Sociali per un eventuale abbinamento con un minore. Effettuato l’abbinamento con la coppia ritenuta maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore, il Tribunale, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se ritiene anche il minore di età inferiore, dispone l’affidamento preadottivo. L’affidamento può essere revocato d’ufficio, a richiesta del pubblico ministero, del tutore o di chi esercita la vigilanza, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni. Il Pubblico Ministero e il tutore possono impugnare il decreto del Tribunale per i Minorenni relativo all’affidamento preadottivo o alla sua revoca entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della Corte di Appello. Decorso un anno dall’affidamento (termine prorogabile di un altro anno nell’interesse del minore), il Tribunale per i Minorenni, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni quattordici, che deve dare espresso consenso, il minore con età superiore ai dodici anni e - nel caso - anche inferiore, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza, decide con sentenza in camera di consiglio di far luogo o di non far luogo all’adozione. Decorso un mese dalla notifica della sentenza del Tribunale, la stessa divenuta esecutiva viene trasmessa all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza per le annotazioni di legge. |