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Tribunale per i Minorenni di Torino - Ministero della Giustizia

Tribunale per i Minorenni di Torino
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Competenza per materia

Competenza per materia

Il Tribunale per i Minorenni è un organo giudiziario ordinario, specializzato a composizione mista, formato cioè da giudici professionali (detti anche "giudici togati") e da giudici onorari, che sono degli esperti nominati dal Consiglio Superiore della magistratura per un periodo di tre anni rinnovabile. Sono presenti attualmente le seguenti professionalità: psicologi, assistenti sociali, psicoterapeuti, educatori.

Il Tribunale giudica con collegi composti da quattro giudici: un presidente, un giudice, un giudice onorario donna ed un giudice onorario uomo. Ciascuno di questi quattro giudici dispone di un voto, e il voto dei giudici onorari ha lo stesso peso di quello del giudice togato e del presidente:
Le decisioni sono sempre collegiali ed impugnabili innanzi alla Sezione per i minorenni della Corte d'Appello.

Il Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni è un organo collegiale composto da un giudice togato e due giudici onorari (un uomo e una donna).

Nello stesso edificio in cui ha sede il Tribunale si trova anche la Procura della repubblica per i minorenni.
È questo l'Ufficio del Pubblico Ministero, organismo diverso e distinto dal tribunale. Esso esercita l'azione penale nei confronti dei minorenni imputati di reato e può chiedere provvedimenti civili a protezione dei minori.
Il Pubblico Ministero è un magistrato, ma non è un giudice. La sua posizione è quella di parte, sia pure pubblica e qualificata. Può quindi chiedere l’adozione di provvedimenti al tribunale, il quale può accogliere o respingere le sue richieste. Contro la decisione del tribunale il Pubblico Ministero può proporre impugnazione alla Corte d'appello, così come possono farlo gli altri soggetti nei cui confronti è adottato il provvedimento. Nei procedimenti civili minorili il Pubblico Ministero esprime sempre il proprio parere.
 

Le competenze del Tribunale per i minorenni si dividono in competenza civile, competenza penale e competenza amministrativa.
 

Nel settore civile il Tribunale per i minorenni adotta provvedimenti a tutela dei minori che versano in situazioni di pregiudizio o di abbandono materiale e morale: infatti,
il Tribunale, quando ricorrono i presupposti di legge, può adottare provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale  e, nei casi più gravi, provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale (può impartire prescrizioni, affidare il minore a parenti, dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale, disporre l’affidamento del minore a una famiglia affidataria). Quando risulta che un bambino è in stato di abbandono materiale e morale, il tribunale emette sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità del minore e provvede al suo collocamento in famiglia avente i requisiti per la sua adozione secondo la normativa vigente.

I principali procedimenti civili sono:

  • Procedimenti di adozione nazionale (domande di adozione ai sensi dell’art. 22 L. 184/83 e successive modificazioni);
  •  Procedimenti di adozione internazionale (domande di disponibilità e di dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale ex art. 29/bis L. 184/83 e succ. mod.);
  • Procedimenti adozione nazionale (art. 25 L. 184/83 e succ. mod.);
  • Procedimenti adozione nazionale (art. 35 L. 184/83 e succ. mod.);
  • Procedimenti relativi alla dichiarazione dello stato adottabilità ex artt. 8 e segg. L. 184/83 e succ. mod.;
  • Procedimenti relativi all’affidamento familiare ex art. 4 L. 184/83 e succ. mod.;
  • Procedimenti elencati nell’art. 38 disp. att. c.c.  ( si tratta dei  procedimenti previsti dagli artt. 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317 bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile);
  • accesso alle informazioni sulla identità dei genitori naturali ex art. 28 L. 184/83 e succ. mod.;
  • sottrazione internazionale di minori ex art. 7 L. 64/94;
  •  interdizione ed inabilitazione di minorenne nell’ultimo anno prima del raggiungimento della maggiore età ex art. 416 c.c.;
  • autorizzazione all’ingresso o alla permanenza del familiare di un minore nel territorio italiano, per un periodo determinato, in deroga alle disposizioni del T.U. sull’immigrazione, per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore (art. 31, comma 3, D lgs, n. 286/1998);
  • minori stranieri non accompagnati (D.lgs n. 142 del 2015; art. 13, comma 2, L. n. 47 del 2017)

La competenza penale riguarda i casi in cui un minorenne abbia almeno quattordici anni e sia imputato di aver commesso un reato. Inizia allora, con l’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero, un procedimento penale, in cui bisogna valutare non soltanto se il ragazzo ha commesso il fatto di cui è accusato, ma anche, ai sensi dell’art. 98 c.p., se aveva capacità di intendere e di volere. Occorre quindi conoscere la personalità del minore e il suo ambiente familiare, e per questo c'è un apposito servizio sociale che dipende dal Ministero della Giustizia. Nel processo minorile sono previsti alcuni particolari istituti: il proscioglimento per irrilevanza del fatto (si applica ai fatti lievissimi), il perdono giudiziale (si può dare a chi non ha mai commesso reati), la sospensione del processo con messa alla prova (in caso di esito positivo il reato è estinto).
Le competenze penali sono affidate, per quanto riguarda le indagini preliminari, a giudici togati che osservano turni settimanali per la convalida dei provvedimenti di arresto e fermo. Gli stessi presiedono i collegi delle udienze preliminari che si tengono di regola tre volte a settimana.

Le udienze dibattimentali penali si tengono di regola due volte al mese.
Il tribunale per i minorenni in funzione di tribunale di sorveglianza tiene udienza di regola l’ultimo martedì del mese.

Il Tribunale per i minorenni in funzione di tribunale per il riesame è presieduto da un giudice togato e tiene udienza quando necessario, nei termini di legge.

  • DIBATTIMENTO: Il dibattimento si svolge dinanzi ad un collegio composto da due magistrati togati e due giudici onorari con competenza per tutti i procedimenti trasmessi dal GUP a seguito di decreto di rinvio a giudizio o dal GIP con richiesta di giudizio immediato;
  • TRIBUNALE e MAGISTRATO di SORVEGLIANZA: competenza per tutti i procedimenti nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età
  • TRIBUNALE del RIESAME: Il tribunale del riesame e dell’appello cautelare è un organo collegiale composto da due magistrati togati e due onorari ed esercita le attribuzioni di cui agli articoli 309 e 310 c.p.p.
  • GIUDICE dell’ESECUZIONE: tutti gli adempimenti relativi alle procedure di competenza del GIP, del GUP e del Tribunale in funzione di Giudice dell'Esecuzione.

 I principi generali del processo penale minorile sono i seguenti:
1) art. 1 DPR 448/88: sancisce i principi di a) adeguatezza; b) sussidiarietà. Il sistema non è autonomo e completo ma si integra con il codice di procedura penale ordinario.
2) Garanzie difensive:
            a) assistenza del difensore (artt.356 e 364 c.p.p.);
            b) assistenza degli esercenti la responsabilità genitoriale o di altra persona idonea indicata dal minore ed ammessa dall’Autorità Giudiziaria;
            c) assistenza dei Servizi Sociali: possono essere assenti solo se si ravvisa un interesse del minore ovvero per inderogabili esigenze processuali.
3) l’informazione di garanzia e tutti gli altri atti per i quali è prevista la notifica all’indagato e all’imputato, devono essere notificati anche all’esercente la responsabilità genitoriale;
4) obbligo di valutare la personalità del minore (condizioni e risorse personali, familiari ed ambientali) al fine di garantire il suo reinserimento sociale, attraverso i Servizi o persone che conoscono il minore o con la collaborazione di esperti, ma senza formalità. Le relazioni possono essere utilizzate anche quando al momento del processo l’imputato è diventato maggiorenne e fanno parte del fascicolo.

La competenza del G.I.P.:
Il G.I.P. (Giudice delle indagini preliminari) è competente per tutti i provvedimenti diversi da quelli da assumere nel corso dell’udienza preliminare.

Decide in composizione monocratica:
a) sulle richieste del P.M. di applicazione di misure cautelari (prescrizioni, permanenza a casa, collocamento in Comunità e custodia cautelare in carcere);

b) sulle richieste di incidente probatorio;
c) sulle richieste del P.M. di proroga delle indagini preliminari;
d) sulle richieste del P.M. di procedere ad accompagnamento coattivo quando si deve procedere ad interrogatori o confronti;
e) sulla richiesta del P.M. di disporre intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione;
f) sulla richiesta del P.M. di acquisizione di tabulati relativi a traffico telefonico;
g) sulle richieste di modifica e revoca di misure cautelari;
h) sulla richiesta del P.M. di Giudizio immediato;

i) sulle richieste del Pubblico Ministero di convalida del fermo di P.G. e dell’arresto in flagranza di reato
 

Assume i seguenti provvedimenti conclusivi della fase delle indagini preliminari: a) decreto di archiviazione; b) sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dalla legge; c) sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.
 

L’udienza preliminare:
L’udienza preliminare si svolge in Camera di consiglio. E’ questo l’unico caso previsto dal DPR 448/88 in cui Collegio giudicante è composto da tre persone:
un Giudice togato e due Giudici onorari, un uomo e una donna.
Il Giudice togato preside il Collegio e non deve aver svolto alcuna delle attività sopra descritte come G.I.P.
 L’interrogatorio dell’imputato, anche se maggiorenne al momento del processo, è condotto dal Presidente; anche le eventuali domande del P.M. e del difensore sono formulate dal Presidente (art. 33 D.P.R. 448/88)
3) Ove ritenuto necessario, può essere disposto l’accompagnamento coattivo dell’imputato, anche se divenuto maggiorenne:
4) Devono essere presenti al processo: a) gli esercenti la responsabilità  genitoriale o il tutore se l’imputato è minorenne; b) il Servizio Sociale. Gli esercenti la   responsabilità genitoriale possono essere allontanati nei casi previsti dalla legge.
5) L’informazione di garanzia e il decreto di fissazione dell’udienza devono essere notificati agli esercenti la   responsabilità genitoriale, a pena di nullità. In caso di assenza, gli esercenti la responsabilità genitoriale possono essere condannati al pagamento di una pena pecuniaria.
6) La persona offesa non può costituirsi parte civile ma può presentare memorie, indicare prove e chiedere di essere sentita.
7) Il Collegio, ai sensi dell’art. 98 c.p., deve valutare l’imputabilità dell’imputato.

Da ultimo va segnalato che il Collegio G.U.P., ai sensi dell’art. 32 D.P.R. 448/88 può adottare provvedimenti civili, ex art. 336 c.c., a tutela del minore, provvedimenti che cessano di avere effetto entro 30 giorni dalla loro emissione.

Infine, vi è una competenza amministrativa al fine di assicurare la prosecuzione di interventi di sostegno con finalità rieducativa anche dopo il raggiungimento della maggiore età. Tale competenza è disciplinata dall’art. 25 Regio decreto-legge n. 1404 del 1934 e succ. modifiche.

 Sono inoltre in funzione gli uffici:

  • Pagamento e recupero spese di giustizia;
  • Corpi di reato e Fondo unico giustizia,
  • Gratuito patrocinio.
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